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LA QUALITA’
Alle SOA è demandato il compito (art.8, comma 3, della Legge 109/1994) di attestare l’esistenza, nei soggetti qualificati all’esecuzione di lavori pubblici, della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; tale certificazione deve seguire le prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 per il settore EA 28.
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1) Qualità e attestazione
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Ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.P.R. 34/2000 e dell’allegato B di tale decreto, dal 1° gennaio 2005 tale certificazione è obbligatoria per le classifiche di attestazione superiori alla II.
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L’obbligatorietà prevista dall’allegato B del DPR n. 34/2000, circa il possesso del sistema di qualità, non condiziona la data di validità ordinaria della scadenza dell’attestazione; tuttavia, dal momento che l’attestato SOA riporta anche la dicitura relativa alla certificazione di qualità, deve essere cura dell’impresa aggiornare il proprio certificato, secondo le scadenze temporali sopraddette, per evitare di essere esclusa in sede di gara.
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A tal riguardo l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, con determinazione n.29 del 6 novembre 2002, ha stabilito che l’impresa può partecipare ad una gara il cui importo richieda l’obbligo del possesso della qualità anche se l’attestato SOA non riporti tale indicazione, purché abbia in itinere l’adeguamento della propria attestazione (in sostanza deve aver ottenuto il requisito qualità e stipulato un contratto con la SOA per la relativa integrazione dell’attestato).
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2) I contenuti dei certificati di qualità
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L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n.11 del 14 maggio 2003 ha stabilito che:
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a) la certificazione di qualità rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28 deve obbligatoriamente essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con dizioni del tipo “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché con la seguente dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34”;
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b) la certificazione della qualità può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché essi dimostrino di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05; tale conformità è assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato con l’organismo accreditato oppure dall’ente di accreditamento diverso dal SINCERT, o anche direttamente dal SINCERT, nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamento.
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c) le certificazioni di qualità contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’allegato A al D.P.R. 34/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l’inserimento delle dizioni di cui alla precedente lettera a), in quanto le SOA potranno indicare nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità soltanto qualora i suddetti documenti siano stati rilasciati nel rispetto di tali prescrizioni da organismi accreditati ai sensi delle precedenti lettere e resi noti tramite l’Osservatorio LL.PP.
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3) Ulteriori precisazioni
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L’Autorità ha precisato che tutte le variazioni delle attestazioni per quanto riguarda il sistema di qualità sono considerate procedure accelerate e semplificate a tariffa ridotta (determinazione n. 40 del 27 luglio 2000) e che i consorzi stabili possono ottenere l’indicazione del possesso della certificazione della qualità qualora tali requisiti siano in possesso del consorzio oppure siano in possesso di almeno uno dei consorziati (determinazione n.15/2002 del 16 luglio 2002).
Con il comunicato n. 43 del 18/02/2005 l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che il possesso del sistema di qualità aziendale ISO 9001:2000 si intende dimostrato solo qualora il relativo certificato sia stato rilasciato per il settore EA 28.
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La certificazione di qualità consente infine di ottenere in sede di attestazione, e nel rispetto di alcuni ulteriori requisiti, il meccanismo premiale dell’incremento convenzionale premiante (art. 19 D.P.R. 34/2000) ed in sede di gara i seguenti benefici (art.8, comma 11-quater, L.109/94):
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