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Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione; la SOA dovrà compiere l’istruttoria nei 30 giorni successivi.
I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’art.17 (cittadinanza italiana, assenza di misure di prevenzione o di procedimenti per l’irrogazione di misure di misure di prevenzione, assenza di condanne che incidano sulla moralità professionale, iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, insussistenza dello stato di fallimento o di procedure per la dichiarazione dello stato di fallimento, inesistenza di gravi violazioni alle norme in materia di contribuzione sociale o alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, inesistenza di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici e di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione).
I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti
- dall’art.4 (sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale)
- dall’art.18, comma 2 lett. a) e c) (idonee referenze bancarie e, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, capitale netto, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo)
- dall’art.18, comma 5, lett. a) (idonea direzione tecnica)
- dall’art.18, comma 7 (idoneo staff tecnico, solo per le imprese in possesso di attestazione per costruzione e progettazione)
- dall’art.18, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 (adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo)
La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, prevista dall’art.18, comma 15 (che prevede che la cifra d’affari stessa, qualora non vengano rispettati i parametri minimi, sia figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali minime richieste) è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in lavori accertata in sede di attestazione, con una tolleranza del 25%.
La cifra d’affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25%, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione (con eventuale perdita di categorie e/o riduzione di classifiche) sono indicate dall’Impresa.
Esempio di verifica triennale di congruità tra cifra affari in lavori e costi delle attrezzature e del personale (ipotesi di personale operaio):
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2001
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2002
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2003
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2004
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2005
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2006
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2007
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2008
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2009
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2010
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2011
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ATTESTAZIONE 01/01/2007
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PROROGA 01/01/2010
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QUINQUENNIO FISCALE DI ATTESTAZIONE (2001-2005), cui riferire l’importo medio annuale cifra affari (C) eventualmente rideterminata
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QUINQUENNIO FISCALE DI VERIFICA (2004-2008), cui riferire il costo medio delle attrezzature tecniche (a) e del personale dipendente (p)
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La verifica risulta positiva se:
- a / C >= 2 % (con una tolleranza del 25%)
- p / C >= 15 % (con una tolleranza del 25%)
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