Convegno ANCE Verona

Saremo partner al convegno del 21/05/2010 promosso da ANCE Verona con Sinergie Moderne Network "Nuove norme e tecnologie per il futuro". [...]

Contributi in sede di gara

L’AVCP ha reso disponibili le nuove istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 relative al versamento dei contributi in sede di gara. [...]

Qualificazione in OS2

Qualifica di restauratore di beni culturali: il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al 30 settembre 2010. [...]

Costo dell'attestazione

SOA Nord Alpi applica la tariffa minima di attestazione prevista dalla normativa vigente: calcola il preventivo. [...]

LA PROROGA DELL’ATTESTAZIONE

 

Con l’art.7 della L.166/2002 la durata dell’efficacia della qualificazione è stata portata a cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale*.

(*) La durata dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.l.vo 490/1999, ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.m.294/2000 ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di 3 anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal d.m. 294/2000.

 

Per dare attuazione a questa previsione è stato emanato il DPR 93/2004, recante le modifiche al Regolamento di qualificazione (DPR 34/2000). Vengono di seguito riportati schematicamente i principali contenuti innovativi.

 

1) La verifica triennale

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione; la SOA dovrà compiere l’istruttoria nei 30 giorni successivi.

I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’art.17 (cittadinanza italiana, assenza di misure di prevenzione o di procedimenti per l’irrogazione di misure di misure di prevenzione, assenza di condanne che incidano sulla moralità professionale, iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, insussistenza dello stato di fallimento o di procedure per la dichiarazione dello stato di fallimento, inesistenza di gravi violazioni alle norme in materia di contribuzione sociale o alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, inesistenza di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici e di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione).

I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti

- dall’art.4 (sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale)

- dall’art.18, comma 2 lett. a) e c) (idonee referenze bancarie e, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, capitale netto, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo)

- dall’art.18, comma 5, lett. a) (idonea direzione tecnica)

- dall’art.18, comma 7 (idoneo staff tecnico, solo per le imprese in possesso di attestazione per costruzione e progettazione)

- dall’art.18, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 (adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo)

La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, prevista dall’art.18, comma 15 (che prevede che la cifra d’affari stessa, qualora non vengano rispettati i parametri minimi, sia figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali minime richieste) è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in lavori accertata in sede di attestazione, con una tolleranza del 25%.

La cifra d’affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25%, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione (con eventuale perdita di categorie e/o riduzione di classifiche) sono indicate dall’Impresa.

Esempio di verifica triennale di congruità tra cifra affari in lavori e costi delle attrezzature e del personale (ipotesi di personale operaio):

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 01/01/2007

PROROGA 01/01/2010

QUINQUENNIO FISCALE DI ATTESTAZIONE (2001-2005), cui riferire l’importo medio annuale cifra affari (C) eventualmente rideterminata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINQUENNIO FISCALE DI VERIFICA (2004-2008), cui riferire il costo medio delle attrezzature tecniche (a) e del personale dipendente (p)

 

 

 

 

La verifica risulta positiva se:

  • a / C >= 2 % (con una tolleranza del 25%)
  • p / C >= 15 % (con una tolleranza del 25%)

Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l’Impresa e l’Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l’eventuale esito negativo (in quest’ultimo caso l’attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’impresa).