Convegno ANCE Verona

Saremo partner al convegno del 21/05/2010 promosso da ANCE Verona con Sinergie Moderne Network "Nuove norme e tecnologie per il futuro". [...]

Contributi in sede di gara

L’AVCP ha reso disponibili le nuove istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 relative al versamento dei contributi in sede di gara. [...]

Qualificazione in OS2

Qualifica di restauratore di beni culturali: il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al 30 settembre 2010. [...]

Costo dell'attestazione

SOA Nord Alpi applica la tariffa minima di attestazione prevista dalla normativa vigente: calcola il preventivo. [...]

LA DIREZIONE TECNICA

 

Fra i requisiti di ordine speciale “tecnici” richiesti dall’art. 18 del D.P.R. 34/2000 vi è la presenza di “idonea direzione tecnica”. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, ovvero da più soggetti (D.P.R. 34/2000 art. 26 comma 1).

 

1) Requisiti di ordine generale

Ai sensi dell’art.17, comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000, i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono dimostrare i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (o altrimenti residenza in Italia);
  • Assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L.1423/1956 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L. 575/1965 (nulla osta antimafia);
  • Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 cpp per reati che incidono sulla moralità professionale.

 

2) Requisito professionale richiesto

Ai sensi dell’art.26, del D.P.R. 34/2000, i soggetti cui viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere dotati di:

A) per tutte le categorie tranne la OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), la OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico) e la OS25 (scavi archeologici)

Per classifiche fino alla IV

  • laurea in ingegneria o in architettura oppure altra equipollente;
  • diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente;
  • diploma di geometra, perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico;
  • requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere, ovvero responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Per classifiche superiori alla IV

  • laurea in ingegneria o in architettura oppure altra equipollente;
  • diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente;
  • diploma di geometra o diploma di perito industriale edile.

In deroga a quanto sopra indicato i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (1° marzo 2000) svolgevano la funzione di direttore tecnico, e che non risultino cessati dall’incarico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa* (D.P.R. 34/2000 art. 26 comma 7). La dimostrazione della precedente funzione di direttore tecnico può essere documentata da un vecchio certificato A.N.C. o dall’inserimento del direttore tecnico nel certificato della CCIAA, se veniva svolto l’incarico con data antecedente il 1° marzo 2000.

(*) La deroga disposta dal comma 7 dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo (Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici – Deliberazione n. 247 del 17/09/2003)

B) per le categorie OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) e OS25 (scavi archeologici)

Per classifiche fino alla III

  • laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.
  • requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nei lavori che hanno ad oggetto beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici quale direttore di cantiere, ovvero responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’Autorità preposta alla tutela dei suddetti beni.

Per classifiche superiori alla III

  • laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.

In deroga a quanto sopra indicato i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (01/03/2000) svolgevano la funzione di direttore tecnico, e che non risultino cessati dall’incarico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa* (D.P.R. 34/2000 art. 26 comma 7 e determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 56/2000). La dimostrazione della precedente funzione di direttore tecnico può essere documentata da un vecchio certificato A.N.C. o dall’inserimento del direttore tecnico nel certificato della CCIAA, se veniva svolto l’incarico con data antecedente il 1° marzo 2000.

(*) La deroga disposta dal comma 7 dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo (Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici – Deliberazione n. 247 del 17/09/2003)

C) per la categoria OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico)

Per tutte le classifiche

L’attestazione nella categoria OS2 è regolata da apposito regolamento emanato dal Ministro per i beni Culturali e Ambientali (D.M. n. 294/2000 e s.m.i ) secondo cui il direttore tecnico deve essere Restauratore di Beni Culturali.

In base all’Art. 7 del D.M. 294/2000 e s.m.i. e all’Art. 182 del D.Lgs 42/2004, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di durata non inferiore a quattro anni.

Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che al 1° dicembre 2001:

  • ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
  • ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro.