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Pagina 1 di 2 LA DIREZIONE TECNICA
Fra i requisiti di ordine speciale “tecnici” richiesti dall’art. 18 del D.P.R. 34/2000 vi è la presenza di “idonea direzione tecnica”. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, ovvero da più soggetti (D.P.R. 34/2000 art. 26 comma 1).
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1) Requisiti di ordine generale
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Ai sensi dell’art.17, comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000, i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono dimostrare i seguenti requisiti:
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Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (o altrimenti residenza in Italia);
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Assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L.1423/1956 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L. 575/1965 (nulla osta antimafia);
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Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 cpp per reati che incidono sulla moralità professionale.
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2) Requisito professionale richiesto
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Ai sensi dell’art.26, del D.P.R. 34/2000, i soggetti cui viene affidato l’incarico di direttore tecnico devono essere dotati di:
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A) per tutte le categorie tranne la OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), la OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico) e la OS25 (scavi archeologici)
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Per classifiche fino alla IV
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laurea in ingegneria o in architettura oppure altra equipollente;
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diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente;
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diploma di geometra, perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico;
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requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere, ovvero responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
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Per classifiche superiori alla IV
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laurea in ingegneria o in architettura oppure altra equipollente;
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diploma universitario in ingegneria o architettura oppure altro equipollente;
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diploma di geometra o diploma di perito industriale edile.
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In deroga a quanto sopra indicato i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (1° marzo 2000) svolgevano la funzione di direttore tecnico, e che non risultino cessati dall’incarico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa* (D.P.R. 34/2000 art. 26 comma 7). La dimostrazione della precedente funzione di direttore tecnico può essere documentata da un vecchio certificato A.N.C. o dall’inserimento del direttore tecnico nel certificato della CCIAA, se veniva svolto l’incarico con data antecedente il 1° marzo 2000.
(*) La deroga disposta dal comma 7 dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo (Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici – Deliberazione n. 247 del 17/09/2003)
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B) per le categorie OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) e OS25 (scavi archeologici)
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Per classifiche fino alla III
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laurea in conservazione di beni culturali o in architettura.
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requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nei lavori che hanno ad oggetto beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici quale direttore di cantiere, ovvero responsabile della condotta dei lavori, per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’Autorità preposta alla tutela dei suddetti beni.
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Per classifiche superiori alla III
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In deroga a quanto sopra indicato i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (01/03/2000) svolgevano la funzione di direttore tecnico, e che non risultino cessati dall’incarico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa* (D.P.R. 34/2000 art. 26 comma 7 e determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. n. 56/2000). La dimostrazione della precedente funzione di direttore tecnico può essere documentata da un vecchio certificato A.N.C. o dall’inserimento del direttore tecnico nel certificato della CCIAA, se veniva svolto l’incarico con data antecedente il 1° marzo 2000.
(*) La deroga disposta dal comma 7 dell’art. 26 si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla d.t., per cui non è estensibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo (Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici – Deliberazione n. 247 del 17/09/2003)
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C) per la categoria OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico)
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Per tutte le classifiche
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L’attestazione nella categoria OS2 è regolata da apposito regolamento emanato dal Ministro per i beni Culturali e Ambientali (D.M. n. 294/2000 e s.m.i ) secondo cui il direttore tecnico deve essere Restauratore di Beni Culturali.
In base all’Art. 7 del D.M. 294/2000 e s.m.i. e all’Art. 182 del D.Lgs 42/2004, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di durata non inferiore a quattro anni.
Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che al 1° dicembre 2001:
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ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
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ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro.
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