|
INTRODUZIONE
Sino al 31 dicembre 1999 la partecipazione agli appalti per Opere Pubbliche, di importo superiore a 75 milioni di lire, era condizionata all'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, istituito con legge 10 febbraio 1962 n. 57. La nascita e l’applicazione del DPR 34/2000 ha profondamente segnato in questi anni l’evoluzione del mondo degli appalti, un’evoluzione che non si è fermata e che tutt’ora attende di essere completata, con l’emanazione definitiva dei regolamenti attuativi delle norme che in questi anni sono state promulgate, in particolare il Codice Unico degli appalti. Infatti con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha recepito le direttive comunitarie n. 2004/17/CE e 2004/18/CE. Il codice degli appalti è entrato in vigore il 1° luglio 2006 e quindi si applica a tutti gli appalti pubblicati dopo tale data. Il codice ha riunito in un unico corpus normativo i tre settori: lavori, forniture e servizi che quindi non sono più disciplinati in tre distinte fonti normative. Ha pertanto abrogato la legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), il D.Lgs 17 marzo 1995 n. 157 (servizi), D.Lgs 24 luglio 1992 n. 358 (forniture), il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici) e il DPR 25 gennaio 2000 n. 34 (regolamento del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici). Questi ultimi trovano ancora applicazione fino alla completa applicazione dei nuovi. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, all’art. 40 ha ribadito le norme previgenti, precisando che: “gli Organismi di Attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia dalle Stazioni Appaltanti” (art. 40 comma 3, lett. b) ed inoltre il nuovo Regolamento di attuazione del Codice, dovrà precisare le altre condizioni di dettaglio concernenti le procedure di qualificazione. Sino all’effettiva entrata in vigore del nuovo regolamento vige l’attuale D.P.R. 34/2000. Questo stabilisce i requisiti che debbono possedere le imprese che richiedono la qualificazione nelle varie categorie di opere e per le varie classi di importo. Detti requisiti si dividono in:
Nelle sezioni seguenti tali requisiti e le modalità con cui debbono essere dimostrati vengono analizzati nel dettaglio.
|