Convegno ANCE Verona

Saremo partner al convegno del 21/05/2010 promosso da ANCE Verona con Sinergie Moderne Network "Nuove norme e tecnologie per il futuro". [...]

Contributi in sede di gara

L’AVCP ha reso disponibili le nuove istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 relative al versamento dei contributi in sede di gara. [...]

Qualificazione in OS2

Qualifica di restauratore di beni culturali: il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al 30 settembre 2010. [...]

Costo dell'attestazione

SOA Nord Alpi applica la tariffa minima di attestazione prevista dalla normativa vigente: calcola il preventivo. [...]

III DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI

 

Il Terzo Decreto Correttivo (D.Lgs n. 152/2008) aggiunge il comma 9-bis all’Art. 253 del Codice degli Appalti. La sua validità scadrà alla fine del 2010. L'Autorità con il Comunicato n. 54 del 15/10/2008 ha fornito i criteri interpretativi del suddetto decreto, che qui di seguito vengono riassunti.

 

1) Requisito riguardante la cifra d'affari, adeguata dotazione di attrezzature
e adeguato organico medio annuo

Possono essere utilizzati per la valutazione dei requisiti di area economica i 5 migliori anni scelti tra i 10 antecedenti la data del contratto di attestazione.

  • La scelta del quinquennio: l'impresa deve utilizzare un unico quinquennio fiscalmente documentabile per dimostrare tutti e tre i requisiti (cifra d'affari, attrezzature, organico);
  • La scelta dell'anno per il patrimonio netto: “il capitale netto di valore positivo” deve essere quello riferito all'ultimo bilancio approvato in senso strettamente temporale;
  • La scelta del periodo documentabile per i calcoli relativi all'I.C.P.: i requisiti ex Art. 19, DP.R. n.34/2000, devono essere dimostrati considerando gli ultimi tre bilanci in senso temporale. Una volta stabilita la possibilità di applicazione dell'I.C.P. attraverso il criterio precedentemente indicato, si procederà al calcolo del coefficiente medesimo, considerando la formula dell'Allegato F del sopra citato D.P.R., con riferimento al quinquennio scelto dall'impresa con i nuovi criteri;
  • I calcoli riguardanti gli Ammortamenti Figurativi: il calcolo degli ammortamenti deve essere effettuato valutando gli importi dell'intero decennio e utilizzando quelli ricadenti negli anni precedentemente scelti dall'impresa;
  • La scelta del quinquennio per i documenti acquisiti da acquisti di rami d'azienda o d'azienda, o altre trasformazioni societarie: l'impresa cessionaria userà i requisiti derivanti dall'acquisto del ramo d'azienda, o altra operazione societaria da cui possano derivare analoghi benefici, sfruttando i documenti fiscali della cedente relativi allo stesso quinquennio scelto per l'utilizzo dei suoi documenti (argomento non affrontato dal Comunicato n. 54 del 15/10/2008 – Autorità)

 

2) Requisito riguardante i lavori

Possono essere utilizzati per la valutazione dei requisiti del 90% e dei “lavori di punta” in ogni singola categoria, i lavori svolti nei 10 anni antecedenti la data del contratto di attestazione.

Con riferimento alla categoria OS 2, per la dimostrazione dei requisiti riguardanti i lavori (ai sensi dell'Art. 4 del D.M. n. 294/2000) l'Autorità ha così disposto:

  • I lavori di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b) del citato D.M. sono quelli riferiti al decennio antecedente alla data di stipula del contratto di attestazione;
  • Le punte sui lavori utili alla qualificazione, sono quelle relative alla migliore annualità del decennio, oppure alla somma delle due migliori annualità o alla somma delle tre migliori annualità, anche non consecutive.

 

3) Integrazioni di categorie e classifiche

E’ possibile apportare integrazioni di categorie e incrementi di classifiche alle attestazioni in corso di validità utilizzando i lavori eseguiti dall'impresa nel corso dell'ultimo decennio, a condizione che la capienza economico-finanziaria calcolata in sede di rilascio dell'attestazione in corso lo consenta.

 

4) Verifica Triennale

Il comma 9-bis, riferendosi all'Art. n.40, comma 4, lettera b) del Codice degli Appalti, non si estende alla verifica ex Art.15-bis del D.P.R. 34/2000, ripresa nel Codice all'Art. n. 40, comma 4, lettera f).